Esenzione IRAP per un triennio per le imprese commerciali ed artigianali nei centri storici

Regione Lombardia, con propria circolare, ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è entrata in vigore l’agevolazione prevista dall’art. 77, commi 6 octies, nonies, decies, undecies, duodecies e terdecies della legge regionale n.10/2003 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”, così come modificato dalle l.r. n. 22/2017 e n. 42/2017 che consiste nell’azzeramento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per tre periodi di imposta, nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Come previsto nelle modalità per usufruire dell’agevolazione, approvate dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 7133 del 2 ottobre 2017, possono beneficiare della medesima, le imprese costituite tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2018 (in assenza di atto costitutivo fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale), con sede legale in Lombardia, ovvero le sedi o le unità locali di nuova iscrizione
al Registro Imprese nel medesimo anno 2018 che svolgono attività al dettaglio:

  • commerciali di vicinato in sede fissa, di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs n.114/1998 e cioè aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • artigianali, la cui attività risulti dal registro delle imprese purché prevedano la vendita di beni di propria produzione negli stessi locali di produzione o a questi adiacenti. Non sono ammesse le attività artigianali che forniscono servizi quali acconciatori, estetisti, etc.

Per beneficiare dell’agevolazione IRAP le attività di impresa sopra indicate devono essere svolte nei centri storici urbani così come definiti dagli strumenti urbanistici.

In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e la
procedura non prevede nessun adempimento a carico dei Comuni in indirizzo.

L’agevolazione non sarà concessa qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di una attività già esistente nel periodo intercorrente tra il 10 agosto 2017, data di
approvazione della l.r. n. 22/2017 e il 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito dovrà essere restituito, gravato delle
sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 della l.r. n. 10/2003.

Si evidenzia, infine, che l’agevolazione, viene applicata in via sperimentale per il primo semestre del 2018 nei Comuni Capoluogo di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti.

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