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Si riporta il testo della nota a firma del Dirigente Regionale competente.
Con l’entrata in vigore della Legge 29 Luglio 2015, n.115 – art. 9 –, è stato abolito il Fondo di Garanzia istituito dall’art. 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/2011 con l’intento di “…consentire,
in caso di insolvenza del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero…”.
Contestualmente viene previsto l’obbligo – e non più la sola possibilità – per ogni organizzatore ed intermediario, di stipulare, oltre alla polizza di responsabilità civile a favore del turista, anche una
polizza assicurativa, l’adesione a un fondo o garanzia bancaria che garantisca appunto, in casi di insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Esclusivamente a titolo di mera informazione, si porta a conoscenza di tutte le Agenzie di viaggio che le diverse Associazioni di Categoria si sono attivate per la costituzione di appositi “Fondi”
utili per l’assolvimento dell’obbligo di cui trattasi; oltre a ciò, si è a conoscenza dell’esistenza di altri prodotti specifici, le cui informazioni sono reperibili anche mediante accesso al web.
Si ricorda quindi che, a far data dal 1 luglio 2016, tutte le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative, aderire ad un fondo di garanzia o attivare apposite garanzie bancarie
che tutelino i clienti dal rischio di insolvenza o fallimento dell'agenzia o dell’organizzatore dei pacchetti turistici sottoscritti dall’Agenzia, che garantiscano il rimborso del prezzo versato dal cliente per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del cliente stesso.
Si evidenzia che tali garanzie rappresentano un requisito fondamentale per l’esercizio dell’attività così come disciplinato dall’articolo 61 della L.R. 27/2015 “Politiche regionali in materia di
turismo e attrattività del territorio lombardo” e che pertanto, il mancato adempimento alle nuove previsioni introdotte dalla sopramenzionata L. 115/15 all’articolo 50 del Codice del turismo, comporta le sanzioni di cui all’articolo 69 della L.R. 27/2015, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.